Nessuna illegittimità nella determinazione con la quale il 6 luglio 2020 la Regione Lazio ha approvato una modifica dell’Aia sull’impianto di trattamento rifiuti di Aprilia. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal Comune di Aprilia. Oggetto dell’impugnativa era la determinazione regionale con la quale è stato approvato il progetto della società Rida Ambiente per la realizzazione di una nuova area di stoccaggio rifiuti in zona agricola in prossimità, ma all’esterno, dell’impianto di Tmb esistente in via Valcamonica. Il Collegio dei giudici, preliminarmente ha ritenuto che “l’aumento degli stoccaggi non incide sui valori soglia”, e, quindi, ai fini dell’Aia la variante effettuata “non è sostanziale”.
SCONFITTO IL COMUNE DI APRILIA
Il ricorso era stato presentato dall’Ente apriliano per la sospensione dell’efficacia e l’annullamento della determina dirigenziale con cui la Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, area AIA della Regione Lazio aveva approvato la modifica non sostanziale, in variante urbanistica, dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) sull’impianto di trattamento rifiuti (Tmb) di Rida in Via Valcamonica ad Aprilia.
Il Comune chiedeva l’annullamento anche delle note di Regione Lazio e dell’Arpa che avevano contribuito al via libera dell’allora Direttore dell’area ambientale regionale Flaminia Tosini. La società Rida Ambiente ha depositato una memoria difensiva con la quale, dopo aver illustrato i fatti in causa, ha rilevato “la legittimità della determinazione regionale recante l’approvazione di un’istanza di modifica non sostanziale per la realizzazione di un intervento volto a evitare il blocco dell’impianto, con conseguenze derivanti sul settore della gestione dei rifiuti solidi urbani nell’intera Regione Lazio”. Sempre secondo la tesi difensiva di Rida Ambiente “tale modifica non determinerebbe alcun sensibile impatto sull’ambiente, rimanendo immutati la tipologia e i quantitativi di rifiuti (in ingresso e in uscita dall’impianto), il trattamento operato sui rifiuti, le immissioni derivanti”.
In conclusione i giudici amministrativi della quinta sezione del Tar di Roma, hanno ribadito che il provvedimento impugnato dal Comune di Aprilia non incide sull’aumento degli stoccaggi e non appare determinare alcun significativo impatto ambientale.