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Terremoto a Latina: voto irregolare, il Tar ordina il ritorno alle urne in 22 sezioni. Decadono Coletta ed il Consiglio

Marco Battistini
Accolto il ricorso presentato da tre candidati consiglieri comunali (non eletti) della lista ‘Latina nel cuore’ contro il risultato del primo turno delle elezioni amministrative del capoluogo dell’ottobre 2021. Decadono il sindaco Damiano Coletta e l’intero Consiglio comunale.
Luglio 8, 2022

Terremoto politico a Latina: il Tar ha accolto il ricorso presentato da tre candidati consiglieri comunali (non eletti) della lista Latina nel cuore contro il risultato del primo turno delle elezioni amministrative del capoluogo dell’ottobre 2021. Decadono il sindaco Damiano Coletta e l’intero Consiglio comunale. Si insedierà a breve il commissario prefettizio che guiderà il Comune fino alle elezioni, che riguarderanno 22 sezioni. Nel dispositivo della sentenza si legge che il Tar “annulla le operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni nn. 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109, 110, e dispone la rinnovazione di dette operazioni limitatamente a tali sezioni”. Viene quindi disposto “l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti adottato dall’ufficio elettorale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune di Latina, aperto il 19 ottobre 2021 e concluso in data 21 ottobre 2021, per l’elezione alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale del Comune di Latina“.

IL GIUDIZIO DEI MAGISTRATI

La sentenza emessa dai giudici del Tar di Latina è estremamente severa nei confronti di chi ha condotto le operazioni di voto. “Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto, all’esito della verifica disposta con l’ordinanza istruttoria -si legge nella sentenza- coglie nel segno, la censura con la quale è contestata la non corrispondenza, nelle Sezioni di seguito specificate tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate”. I promotori del ricorso d’altronde avevano evidenziato chiaramente le irregolarità nelle operazioni di voto. “Il risultato elettorale è viziato dalle gravi violazioni di legge riscontrate nelle operazioni di voto e di scrutinio in molti Uffici elettorali di sezione -si evidenzia nella stessa sentenza- come risulta dai rispettivi verbali, con specifico riferimento al numero di schede autenticate e bollate e dalla discrepanza tra numero di schede vidimate, numero di voti espressi e numero di schede vidimate non utilizzate, indicatori del verificarsi del fenomeno comunemente descritto come “schede ballerine”. In alcune sezioni, infatti, “non sussiste la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate”, in altre non sussiste la corrispondenza tra elettori votanti e numero di voti espressi, in altre il numero di schede autenticate è superiore al numero di elettori, in altre a causa delle omissioni dei verbali non è possibile effettuare un esatto conteggio, in altre è stato autenticato un numero maggiore di schede rispetto al numero di elettori, ed ancora, in altre sono presenti nei verbali evidenti correzioni ed abrasioni”.

LA CONCLUSIONE DEL COLLEGIO

Alla luce del verbale della Prefettura, che aveva sostanzialmente rilevato una serie di irregolarità sulla correttezza delle operazioni, il collegio dei giudici è arrivato ad una conclusione inequivocabile.
“In ragione delle risultanze sopra riportate, si deve quindi affermare che non risulta soddisfatto il requisito della corrispondenza, tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate, nelle seguenti Sezioni: 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109, 110 – si legge nella parte saliente della sentenza- il fenomeno deve essere valutato di rilevanza tale da incidere potenzialmente sul corretto risultato del primo turno elettorale, a seguito del quale il candidato Sindaco Zaccheo non ha raggiunto la quota del 50% dei voti più uno, per uno scarto di circa 1071 voti. E’ evidente, infatti, che dietro l’apparente minimo scarto (tranne i casi eclatanti delle sezioni 40, 73, 95 e 103) tra il numero delle schede autenticate come risultante dai verbali delle Sezioni sopra citate, e quello delle schede autenticate adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate, effettivamente rinvenute dalla Prefettura, può nascondersi il fenomeno della c.d. scheda ballerina (consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata, sulla quale viene poi scritto il nome del candidato e consegnata all’elettore che, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca assegnatagli, depositando nell’urna non già quest’ultima ma quella consegnatagli all’esterno del seggio) destinato a incidere sulle correttezza del voto in maniera esponenziale e non determinabile a priori. Il numero delle mancate corrispondenze, per come esposto, poi, conduce alla reiezione delle eccezioni giustificative addotte dalle parti resistenti, le quali, al più, riescono a giustificare solo alcune delle ridette difformità, senza tuttavia riuscire capaci di inficiare la sostanza dell’assunto complessivo dei ricorrenti”.
Di qui la decisione di disporre l’annullamento delle operazioni elettorali nelle 22 sezioni richiamate e la conseguente decadenza di Coletta e del Consiglio comunale.

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