Province: si torna all’elezione diretta di presidente e consiglieri, che restano in carica per 5 anni. Tornano le giunte e le indennità. Giovedì scorso, la bozza del testo unificato dei vari disegni di legge di riforma della famigerata “Delrio” è stato presentato dalla senatrice Daisy Pirovano, relatrice, al Comitato ristretto e già lunedì potrebbe essere formalmente depositato presso la I Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, che ha già in programma una seduta riservata all’esame della materia per martedì 6 giugno.
Politica7 ha avuto modo di leggere il testo unificato e può quindi anticiparvi il contenuto delle nuove norme – precipuamente quelle che riguardano le province – che arriveranno all’attenzione del Senato. Ovviamente è solo un testo provvisorio, che sarà oggetto di un attento confronto e con ogni certezza di diversi aggiustamenti.
Delrio abolita solo parzialmente e nessuna incompatibilità per i sindaci
Il testo legislativo si occupa di Province e Città metropolitane, rivivifica le norme del Testo unico degli enti locali (Tuel) per tali soggetti e abroga solo parzialmente la legge “Delrio”, lasciando operative le norme che non sono in contrasto con la riforma ora al vaglio del parlamento.
Sul lato politico, va subito annotato, che al momento, diversamente da quanto i primi rumors avevano lasciato intendere, non sono introdotte norme che possano escludere la candidatura dei sindaci in carica nei comuni (piccoli o grandi) alla guida delle province, anzi, la bozza di legge prevede che chi è stato presidente negli ultimi anni con la normativa Delrio, può ricandidarsi anche per ulteriori mandati. Ma vediamo nel dettaglio.
Tornano le giunte: da 4 a 8 assessori e parità di genere
L’elezione del presidente e del consiglio provinciale è contestuale ed avviene, come detto, a suffragio universale e diretto. Tornano tra gli organi della provincia, oltre appunto a presidente e consiglio, anche la giunta, che sarà composta da massimo 4 assessori con popolazione fino a 500.000 abitanti, massimo 6 assessori con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti e massimo 8 assessori oltre il milione di abitanti. Un assessore sarà anche vicepresidente. Nelle giunte nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. C’è incompatibilità tra Assessore provinciale e consigliere provinciale, ma è previsto un meccanismo di ‘sospensione’ dallo status di consigliere se si viene nominati assessori. Si torna consiglieri in caso di revoca della nomina o dimissioni. Durante il mandato da assessore, il consigliere ‘sospeso’ viene sostituito dal primo dei non eletti.
Da 20 a 30 consiglieri provinciali e torna la presidenza del consiglio
Il consiglio provinciale è composto dal presidente e da 20 consiglieri (fino 500.000 abitanti), 24 consiglieri (tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti) e 30 consiglieri oltre il milione.
Torna anche la figura del presidente del consiglio provinciale (abolita dalla Delrio) e tornano a regolare tale ruolo le previsioni dell’articolo 39 del Tuel.
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità e sfiducia
La bozza di legge stabilisce che a presidenti e consiglieri si applicano le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente; così come, si applicano le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal Tuel.
Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità sono quelle indicate negli articoli 60 e 63 del testo unico, oltre a quelle contenute nei decreti attuativi della cosiddetta ‘legge Severino’. Viene reintrodotta anche al mozione di sfiducia che, se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, comporta lo scioglimento del consiglio e la decadenza di presidente e giunta, con il commissariamento dell’ente in attesa delle nuove elezioni.
Competenze ‘provvisorie’ in attesa di un decreto legislativo
Il disegno di legge definisce anche, in via provvisoria, quali sono le competenze assegnate alle ‘nuove’ province: dalla programmazione del territorio, all’ambiente, all’edilizia scolastica, al ruolo di supporti degli altri enti locali e soprattutto di ‘regia’ nell’erogazione di servizi pubblici, promozione economica, tutela del lavoro, ecc. Sono indicazioni, come detto, di “prima attuazione” della legge, poiché la stessa bozza prevede una delega al governo affinché entro 18 mesi provveda a definire le funzioni e il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane, rivedendo lo stesso Tuel.
Eletto presidente chi supera il 40% dei voti e premio di maggioranza del 60%
Per l’elezione del presidente della provincia è prevista un’unica circoscrizione che coincide con tutto il territorio provinciale. Il presidente è collegato a una o più gruppi di candidati. Il candidato presidente non può essere candidato – in caso di elezioni contestuali – in nessuna altro ente locale. Viene eletto presidente chi raccoglie più voti, purché questi rappresentino almeno il 40% dei voti validi. In caso di parità viene eletto il più anziano d’età. Solo se nessuno dei candidati presidenti raggiunge il 40%, si procede ad un successivo turno di ballottaggio tra i due più votati.
Collegi plurinominali per il Consiglio, ma in prima attuazione c’è il collegio unico
Per l’elezione diretta del consiglio provinciale, invece, tornano i collegi elettorali plurinominali nei quali sono candidati da 3 a 8 consiglieri. Si possono esprimere fino a due preferenze – scrivendo i nomi dei prescelti – per l’elezione del consiglio, purché espresse per candidati di sesso diverso. È prevista anche una soglia di sbarramento per la ripartizione dei seggi: non partecipano i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia. C’è il premio di maggioranza: presidente e gruppi collegati che vincono hanno garantito il 60% dei seggi.
Per l’individuazione dei collegi plurinominali, la bozza prevede una delega al governo da esercitare entro un anno, ma stabilisce anche una norma transitoria di prima attuazione, in base alla quale, per le elezioni che avvengono prima dell’emanazione dei decreti legislativi la circoscrizione è articolata in un unico collegio di dimensione provinciale.
Si vota con le nuove regole alla scadenza naturale dei consigli in carica
Il disegno di legge prevede che le prime elezioni con le nuove regole si tengano dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della nuova legge.
Da subito, invece, i presidenti potranno nominare gli assessori, ma senza indennità
Inoltre, con l’entra in vigore delle nuove regole, anche i presidenti in carica potranno nominare gli assessori secondo le nuove regole, anche se, fino alle elezioni dirette, questi non avranno diritto ad alcuna indennità di carica.
Gli anni di presidenza svolti con la normativa Delrio, inoltre, non saranno conteggiati ai fini del limite dei due mandati per quanti vogliano ricandidarsi con il nuovo sistema elettorale alla guida della Provinca.
Infine, per l’anno 2024 ed in attesa che il governo disponga le misure finanziarie necessarie al funzionamento delle ‘nuove’ province, vengono stanziati 225 milioni di euro.