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Voto-bis al Comune di Latina: è il giorno della verità 

Marco Battistini
Il Consiglio di Stato si pronuncerà sul ricorso in appello del sindaco decaduto Damiano Coletta contro la sentenza del Tar dell’8 luglio che ha annullato le operazioni di voto in 22 sezioni del Comune di Latina.
Luglio 26, 2022
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Latina

E’ arrivato il giorno del giudizio. Il Consiglio di Stato si pronuncerà sul ricorso in appello del sindaco decaduto Damiano Coletta contro la sentenza del Tar dell’8 luglio che ha annullato le operazioni di voto in 22 sezioni del Comune di Latina, relativamente alla tornata amministrativa dell’ottobre 2021, ordinando la convocazione dei comizi elettorali. Lo scorso 12 luglio il giudice Gianpiero Paolo Cirillo non ha concesso la pre-sospensiva a Damiano Coletta. Il magistrato con un decreto monocratico, ha respinto il primo ricorso cautelare come ampiamente prevedibile dopo la nomina del commissario prefettizio Carmine Valente. La sospensiva sul ricorso ora verrà discussa nella tarda mattinata odierna. Il collegio della seconda sezione ha come presidente Carlo Santelli, il giudice che ‘si lavò le mani’ sul caso Davigo. Confermando la sentenza del Tar, la sezione presieduta dal giudice Santelli preferì non pronunciarsi sulla sua cacciata del pm Davigo dal Csm nell’ottobre dello scorso anno. Esattamente come il Tar del Lazio, il Consiglio di Stato non entrò nel merito della questione che provocò una profonda spaccatura nel Csm sul caso dell’ex pm di Mani pulite, dal 2018 eletto nell’organo di autogoverno dei giudici come consigliere più votato con 2.522 consensi di altrettanti colleghi e che si era presentato nella corrente, da lui stesso fondata, Autonomia e indipendenza.Ma in realtà sul ricorso di Coletta ad avere un ‘peso’ maggiore sarà il giudice Francesco Frigida, nella veste di relatore della controversia. Recentemente il magistrato si è distinto per aver confermato una sentenza del Tar sull’elezione del sindaco di Amalfi. Il Consiglio di Stato era chiamato a esprimersi circa la regolarità delle operazioni di voto, ed ha confermato l’esito del tribunale amministrativo in linea con il risultato elettorale.

LA SENTENZA DEL TAR DI LATINA

Nel dispositivo della sentenza si legge che il Tar “annulla le operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni nn. 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109, 110, e dispone la rinnovazione di dette operazioni limitatamente a tali sezioni”. Viene quindi disposto “l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti adottato dall’ufficio elettorale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune di Latina, aperto il 19 ottobre 2021 e concluso in data 21 ottobre 2021, per l’elezione alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale del Comune di Latina”.
La sentenza emessa dai giudici del Tar di Latina è stata estremamente severa nei confronti di chi ha condotto le operazioni di voto. “Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto, all’esito della verifica disposta con l’ordinanza istruttoria -si legge nella sentenza- coglie nel segno, la censura con la quale è contestata la non corrispondenza, nelle Sezioni di seguito specificate tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate”.I promotori del ricorso d’altronde avevano evidenziato chiaramente le irregolarità nelle operazioni di voto.
“Il risultato elettorale è viziato dalle gravi violazioni di legge riscontrate nelle operazioni di voto e di scrutinio in molti Uffici elettorali di sezione -si evidenzia nella stessa sentenza- come risulta dai rispettivi verbali, con specifico riferimento al numero di schede autenticate e bollate e dalla discrepanza tra numero di schede vidimate, numero di voti espressi e numero di schede vidimate non utilizzate, indicatori del verificarsi del fenomeno comunemente descritto come “schede ballerine”.
In alcune sezioni, infatti, “non sussiste la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate”, in altre non sussiste la corrispondenza tra elettori votanti e numero di voti espressi, in altre il numero di schede autenticate è superiore al numero di elettori, in altre a causa delle omissioni dei verbali non è possibile effettuare un esatto conteggio, in altre è stato autenticato un numero maggiore di schede rispetto al numero di elettori, ed ancora, in altre sono presenti nei verbali evidenti correzioni ed abrasioni”.

LA CONCLUSIONE DEL COLLEGIO

Alla luce del verbale della Prefettura, che aveva sostanzialmente rilevato una serie di irregolarità sulla correttezza delle operazioni, il collegio dei giudici è arrivato ad una conclusione inequivocabile.
“In ragione delle risultanze sopra riportate, si deve quindi affermare che non risulta soddisfatto il requisito della corrispondenza, tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate, nelle seguenti Sezioni: 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109, 110 -si legge nella parte saliente della sentenza- il fenomeno deve essere valutato di rilevanza tale da incidere potenzialmente sul corretto risultato del primo turno elettorale, a seguito del quale il candidato Sindaco Zaccheo non ha raggiunto la quota del 50% dei voti più uno, per uno scarto di circa 1071 voti. E’ evidente, infatti, che dietro l’apparente minimo scarto (tranne i casi eclatanti delle sezioni 40, 73, 95 e 103) tra il numero delle schede autenticate come risultante dai verbali delle Sezioni sopra citate, e quello delle schede autenticate adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate, effettivamente rinvenute dalla Prefettura, può nascondersi il fenomeno della c.d. scheda ballerina (consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata, sulla quale viene poi scritto il nome del candidato e consegnata all’elettore che, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca assegnatagli, depositando nell’urna non già quest’ultima ma quella consegnatagli all’esterno del seggio) destinato a incidere sulle correttezza del voto in maniera esponenziale e non determinabile a priori.
Il numero delle mancate corrispondenze, per come esposto, poi, conduce alla reiezione delle eccezioni giustificative addotte dalle parti resistenti, le quali, al più, riescono a giustificare solo alcune delle ridette difformità, senza tuttavia riuscire capaci di inficiare la sostanza dell’assunto complessivo dei ricorrenti”.
Di qui la decisione di disporre l’annullamento delle operazioni elettorali nelle 22 sezioni richiamate e la conseguente decadenza di Coletta e del Consiglio comunale. A distanza di 18 giorni da quella pronuncia oggi ci sarà il verdetto del Consiglio di Stato. L’esito dovrebbe essere reso noto in serata.

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